IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 546, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali dell'Universita' di Milano e' aggiunta la scuola per terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale). Dopo l'art. 643 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale): Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale) Art. 644. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale) presso l'Universita' degli studi di Milano. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel campo della riabilitazione del malato psichiatrico. La scuola rilascia il diploma in terapisti della riabilitazione a indirizzo occupazionale. Art. 645. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede centociquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti. Art. 646. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di medicina e chirurgia cui afferiscono tutti gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 647. - Le materie di insegnamento sono le seguenti e tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia. 1 Anno: elementi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso; elementi di psicologia generale; elementi di biochimica e psicofarmacologia; elementi di psichiatria (biennale); tecniche di animazione teatrale; tecniche di riabilitazione psicomotoria; tecniche di terapia occupazionale. 2 Anno: elementi di psichiatria generale (biennale); tecniche di espressivita' grafica e figurativa; musicoterapia; elementi di psicoterapia di gruppo; tecniche di rilievo sintomatologiche e testali; elementi di sociologia; elementi di legislazione e di prassi sanitaria psichiatrica. L'attivita' didattica e scientifica e' completata da seminari teorico-pratici su materie specifiche dei corsi e di interesse affine. Art. 648. - L'attivita' pratica comporta: esercitazioni guidate, discussione dei casi con la supervisione di un docente. Art. 649. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in frequenza delle strutture a disposizione della scuola: CRT, Day Hospital, centri psicosociali di zona, ed ha una durata di centociquanta ore. Art. 650. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente: esame orale per singole discipline; prova pratica. Art. 651. - L'esame di diploma consiste, previo il superamento degli esami del secondo anno, nella discussione di una tesi scritta. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1988 Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 218